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Dichiarazione Iva 2023: pubblicati i modelli con le relative istruzioni



Pubblicata la versione definitiva dei Modelli di Dichiarazione Iva e Iva Base 2023 con le relative istruzioni, con Provvedimento del 13.01.2023 n. 11378: modello e istruzioni


Con Provvedimento del 13.01.2023 n. 11378, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

  • il Modello IVA/2023 composto da: 
    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
  • il Modello IVA BASE/2023 composto da:
    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Scarica i Modelli Iva 2023 e le relative istruzioni.

La dichiarazione IVA, relativa all’anno di imposta 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 (il 30 aprile quest’anno cade di domenica e il primo maggio è festivo).

Principali modifiche al modello di carattere generale

Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2023, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

  • QUADRO VO 
    Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
  • QUADRO CS 
    Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197 del 2022 risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Fonte: Agenzia delle Entrate