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Pensioni e ammortizzatori sociali: pubblicata in GU la legge di conversione



Ecco il testo del Decreto legge, convertito con modificazioni, sulla Riforma delle Pensioni, contenente disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR; Decreto Legge del 21.05.2015 n. 65 e Legge del 17.07.2015 n. 109


Ecco il testo del Decreto Legge del 21 maggio 2015, n. 65, contenente disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, coordinato con le modificazioni della Legge di conversione del 17 luglio 2015, n. 109 pubblicata in G.U. 20/07/2015, n. 166.
 
Il decreto interviene in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e detta altre disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e TFR.
 
In merito alla Rivalutazione delle Pensioni, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi.
La disposizione, in particolare, interviene sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (di seguito: "rivalutazione") di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione nelle seguenti misure:
 
per gli anni 2012-2013, nella misura del:
- 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
 
per gli anni 2014 e 2015, nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
a decorrere dal 2016, nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.
 
Infine, si prevede che le somme arretrate dovute sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Fonte: Gazzetta Ufficiale