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Mutuo per ristrutturazione: il coniuge superstite detrae il 100%



Il coniuge superstite che ha provvedduto ad accollarsi il contratto di mutuo stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale, può fruire della detrazione degli interessi passivi


Il coniuge superstite può beneficiare della detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda alla regolarizzazione dell’accollo del mutuo.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 18 ottobre 2017 n. 129/E.

Ricordiamo che già a suo tempo l'Agenzia aveva chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio si può quindi applicare nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale.

Nel caso di specie, pertanto, l'istante, in qualità di coniuge superstite cointestatario - insieme alla moglie - del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

Il legislatore, infatti, vincola detta detrazione ad alcune condizioni:

1. l'unità immobiliare che si costruisce sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
2. l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
3. il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
4. i lavori di costruzione debbano essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
5. il mutuo venga stipulato nei sei mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione ovvero nei diciotto mesi successivi.


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