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Tassazione delle mance alberghi e ristoranti: l'Agenzia delle Entrate fa il punto



Il punto dell'Agenzia sulla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande


Con la Circolare del 29.08.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio previsto per le mance, ovvero le somme erogate dai clienti al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (camerieri, facchini, baristi, receptionist, ecc.) del settore privato, corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici.

Tali liberalità, salvo espressa rinuncia da parte del percettore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Ricordiamo che questa nuova modalità di tassazione, in luogo della tassazione ordinaria, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Requisiti soggettivi per l'applicazione dell'aliquota del 5% alle mance

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 
  • e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

In merito alla determinazione del requisito reddituale, l'Agenzia chiarisce che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Si precisa inoltre che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
Pertanto, i requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

  • titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Infine, sempre con la suddetta circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale.


Fonte: Agenzia delle Entrate