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Ticket trasporto - fringe benefit dipendenti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 05/06/2007 n. 126


L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore del ticket trasporto, di importo pari ad euro 258,23 annui, erogato ai dipendenti per compensare in parte le spese di trasporto, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3, del Tuir), a condizione che nel periodo d'imposta tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit.

Oggetto:
Istanza di interpello. Provincia di ..... - Erogazione "ticket trasporto" di importo annuo pari a euro 258,23. Art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986


Fonte: Agenzia delle Entrate