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Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni



L. 2 febbraio 1939, n. 374


Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.