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Rimborso spese telefoniche ai dipendenti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 7/12/2007 n. 357


La questione prospettata riguarda la possibilità che le somme documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al telelavoratore dall’Istituto istante siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, sulla base della pretesa natura risarcitoria delle stesse.

In tale contesto, L'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa.

Sulla base dell’art. 6 dell’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l’Istituto ha infatti concordato con le OO.SS. che “in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici”.

Ricorre quindi l’ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.
Per le ragioni esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Fonte: Agenzia delle Entrate