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Impianti eolici e reverse charge - chiarimenti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 28/11/2007 n. 347


OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA SRL Interpretazione dell'art. 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972

L'art. 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ha esteso il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), previsto dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006 e n. 11 del 16 febbraio 2007, con riferimento al requisito dell'appartenenza dei soggetti interessati al settore edile, hanno precisato che un soggetto deve ritenersi operante in questo settore qualora le prestazioni da esso rese siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F della Tabella Atecofin 2004.
Tale condizione, come chiarito nei richiamati documenti di prassi, deve riferirsi sia all'appaltatore principale che al subappaltatore.

La circostanza che anche l'appaltatore principale debba realizzare, nel caso concreto, prestazioni riconducibili alle attività di cui alla Sezione F, consente di circoscrivere l'ambito di applicazione del reverse charge al solo settore immobiliare.

Da quanto emerge dall'istanza di interpello, ALFA S.r.l. non risulta essere un soggetto operante nel campo dell'edilizia, bensì in quello della fabbricazione di macchine per la produzione di energia.

Per queste ragioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti previsti per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse-charge) e, pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub fornitori) nei confronti della società ALFA S.r.l., dovranno essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Fonte: Agenzia delle Entrate