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Approvazione Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi



Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 2 Settembre 2009


E’ stato approvato, con Provvedimento del 2/09/2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi da presentare (art. 30 del d.l. n. 185).

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-locoche optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.
L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009.
Con riferimento agli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).
Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati
dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “ Perdita dei requisiti”.
Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “ Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

Fonte: Agenzia delle Entrate