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Cessione dello sfruttamento di immagine con costituzione di rendita vitalizia



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 2 Ottobre 2009 n. 255


L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine con costituzione di una rendita vitalizia, stabilendo che l'operazione è imponibile ai fini Iva.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il premio assicurativo versato dall'acquirente è tassabile come reddito da lavoro autonomo, e la rendita vitalizia, infine, avendo funzione previdenziale, rappresenta, ai fini fiscali, reddito di capitale ed è sottoposta a imposta sostitutiva.
L’imposizione della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine, prima, e della rendita vitalizia poi, non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali.

Fonte: Agenzia delle Entrate