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Rimborsi IVA UE - le istruzioni operative



Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 1° Aprile 2010


Con un provvedimento del 1° Aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell’Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.18 del 2010 che attua, tra le altre, la direttiva 2008/9/CE.

La direttiva, che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’Iva, stabilisce nuove regole per le modalità di presentazione della richiesta, dei tempi di lavorazione e di liquidazione. Inoltre, per tutti gli operatori economici, la direttiva fissa al 30 settembre - dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso - la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per gli operatori italiani - Come richiedere il rimborso per acquisti in altri Paesi Ue
La grande novità è che la domanda di rimborso va presentata direttamente via web all’Agenzia delle Entrate e non più all’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Dopo i dovuti controlli, che richiederanno 15 giorni, l’istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l’acquisto.
L’amministrazione estera, poi, provvederà entro 4 mesi, contro i 6 del vecchio sistema, a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e a erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

Operatori di altri stati Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia
Stesso meccanismo per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria.
Pertanto, nessuna domanda di rimborso dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate che la riceverà direttamente dall’Amministrazione straniera.

Operatori extra Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia

Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea (modello Iva 79) al Centro operativo di Pescara. Il provvedimento chiarisce che anche per loro vale il termine del 30 settembre.

Fonte: Agenzia delle Entrate