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Rimborsi accelerati a favore del contribuente per effetto di sentenze nei giudizi tributari



I rimborsi derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo, così viene ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1/10/2010 n. 49/E


I rimborsi derivanti da sentenze emesse da giudici tributari, che hanno accolto le ragioni dei contribuenti, saranno più rapidi e seguiranno una procedura prioritaria rispetto a quella ordinaria, così viene chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° ottobre 2010 n.49/E.

Con la presente circolare si intende riproporre all’attenzione degli Uffici le disposizioni disciplinanti l’esecuzione delle sentenze che dispongono, anche indirettamente, l’erogazione di un rimborso a favore del contribuente.
In via preliminare si osserva che le menzionate norme riconoscono alle sentenze in esame un trattamento differenziato in ragione del tipo di controversia oggetto di decisione.

La differenza emerge nettamente dall’esame comparato degli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

L'articolo 68, comma 2 prevede che: “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Il trascritto comma trova applicazione con riguardo a controversie relative ad:
  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione (in particolare, per imposta di registro ed altri tributi indiretti diversi dall’IVA);
  • provvedimenti che irrogano le sanzioni;
  • iscrizioni a ruolo (in particolare, conseguenti ad attività di liquidazione ex articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché a controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 600 del 1973).
Di contro, l’articolo 69 prevede che: “Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2”.
La disposizione appena trascritta riguarda esclusivamente le controversie in tema di opposizione alla restituzione di somme pagate spontaneamente e consente ai contribuenti di mettere in esecuzione le sentenze che condannano l’amministrazione al pagamento delle predette somme soltanto se le stesse si siano rese definitive.
Il disposto del richiamato articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

Tanto i rimborsi da effettuare ai sensi dell’articolo 68, comma 2, che quelli spettanti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo.

Indice della Circolare:
  1. Premessa
  2. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
    2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi
    2.2 Decisioni delle Commissioni tributarie regionali e della Commissione tributaria centrale
  3. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546 del 1992

Fonte: Agenzia delle Entrate