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Ammesso il regime dei minimi per partecipazione che produce reddito agrario



Il socio contribuente può rientrare nel regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi se la sua quota partecipazione produce reddito agrario; questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 27/E del 7/03/2011


L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 7 marzo 2011 n. 27, ha chiarito che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi data dalla contestuale partecipazione in società di persone o associazioni (articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata (articolo 116 del Tuir) non opera nei casi in cui al socio contribuente minimo sia attribuito un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime agevolato, come nel caso di partecipazione ad una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria.

Il chiarimento nasce da un'istanza di interpello di un contribunete il quale il quale trovandosi nella condizione di svolgere attività di lavoro dipendente e socio al 50% con la moglie in una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività
agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica, dove tale società opera nei limiti dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per cui i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa, e avendo deciso, essendo iscritto nel registro dei revisori contabili, di avviare un’attività di consulenza gestionale ed amministrativa, chiede di sapere se sia consentito avvalersi del regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il dubbio nasce dalla circostanza che l’art. 1, comma 99, lettera d), della predetta legge esclude da tale regime gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Per il caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l’istante è socio al 50%, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 423, della Legge Finanziaria per il 2006  e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Tuttavia, è evidente che, ai fini fiscali, affinché tali attività “connesse” siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della prevalenza o della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica. Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare del 6
luglio 2009, n. 32/E.

Ne consegue che, soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Fonte: Agenzia delle Entrate