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Bollo sui depositi titoli, arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate



L’Agenzia delle Entrate raccoglie nella circolare 46/E del 24.10.2011 una serie di risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria del settore bancario e dagli intermediari finanziari sulla nuova disciplina dell’imposta di bollo (introdotta dal D.l. 98/2011).


Questi principali chiarimenti forniti:

  • sono tenute all’applicazione dell’imposta di bollo anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate ai propri clienti;
  • le comunicazioni relative ai depositi titoli dematerializzati, di valore inferiore a 1.000 Euro, sono escluse dall’imposta di bollo a condizione che non esistano contemporaneamente altri rapporti intestati alla stessa banca. In caso contrario la comunicazione relativa al singolo deposito di valore inferiore a 1.000 Euro deve essere tassato applicando l’imposta prevista per il 1° scaglione;
  • per i depositi con saldo zero non è dovuta alcuna imposta, neppure quella di 1,81 Euro(prevista dall’articolo 13, comma 2 della Tariffa);
  • l’imposta di bollo si applica anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti presso le banche;
  • per individuare lo scaglione d’imposta da applicare al deposito titoli sono rilevanti i titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata, ovvero quelli immessi in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente;
  • nel caso in cui vi siano più depositi intestati allo stesso soggetto e con la stessa periodicità di rendicontazione, l’imposta relativa al deposito di maggior ammontare deve essere calcolata tenendo conto del valore complessivo dei depositi. Se, invece, i depositi titoli hanno una diversa periodicità di rendicontazione, bisogna confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con quello raggiunto dagli altri depositi alla stessa data;
  • nel caso in cui presso lo stesso intermediario il fiduciante intrattenga un rapporto per il tramite di una società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, non deve essere effettuato il cumulo dei depositi poiché non risultano intestati allo stesso soggetto;
  • per individuare lo scaglione d’imposta da applicare i titoli espressi in valuta devono essere valorizzati al cambio di fine periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli;
  • la data di emissione della comunicazione coincide con quella di chiusura del rendiconto, intendendosi così superate le istruzioni indicate al paragrafo 4 della circolare n. 40 del 4.8.2011.