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Perdite fiscali d'impresa: le nuove regole per il riporto



L'Agenzia ha sciolto i dubbi sull'applicazione del nuovo regime di riporto delle perdite fiscali d’impresa in ambito IRES, pubblicando la Circolare del 6/12/2011 n. 53


Con Circolare del 6 dicembre 2011 n. 53 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES, a seguito delle novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, fornendo numerosi esempi concreti.

Le novità introdotte dalla nuova disciplina riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle perdite:
  • di periodo;
  • dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.

Indice della Circolare:

1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa
1.1. Ambito soggettivo
1.2. Ambito oggettivo
1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività
1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite
1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite
1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite
1.7. Decorrenza del nuovo regime


Fonte: Agenzia delle Entrate