I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie
possono cedere allo Stato,
in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori,
i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché
le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
Viene quindi istituito il codice tributo:
- 6836 denominato “Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – Art. 28 bis d.P.R. n. 602/73 e art. 20 dlgs n. 46/1999”
per il pagamento delle imposte mediante
l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione allo Stato di beni culturali e di interesse storico.