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5 per mille: proroga dei termini per regolarizzare la propria posizione per gli anni 2009, 2010 e 2011



Entro il 31 maggio 2012 gli enti del volontariato possono regolarizzare la propria posizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 e rientrare così negli elenchi dei beneficiari; le istruzioni nella Circolare del 4.05.2012 n. 13


Possibilità per gli gli enti del volontariato di regolarizzare la propria posizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 entro il 31 maggio 2012 e rientrare così negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Le istruzioni dell'Agenzia pubblicate con la Circolare del 4 maggio 2012 n. 13.

I soggetti interessati alla proroga dei termini per l’integrazione documentale della domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille sono quelli riconducibili nella tipologia degli “enti del volontariato”.
Possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale a condizione che abbiano presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione.

In particolare, gli enti menzionati devono aver prodotto per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato, regolarmente redatta sugli appositi moduli, entro il:
  • 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008);
  • 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009);
  • 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).

Per effetto della riapertura dei termini, gli enti di cui sopra possono regolarizzare la propria posizione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 per sanare le seguenti irregolarità che hanno causato l’esclusione dal riparto del contributo:

a) omessa dichiarazione sostitutiva;
b) mancata allegazione del documento di identità;
c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
d) utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie (cfr. Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, paragrafo 8).


Fonte: Agenzia delle Entrate