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Trattamento fiscale degli Interessi da finanziamento di banche estere



Vengono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito non residente e senza stabile organizzazione, per il tramite di una società fiduciaria; Risoluzione del 25/09/2012 n. 89


Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 25 settembre 2012 n. 89, in merito al trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito non residente e senza stabile organizzazione, per il tramite di una società fiduciaria. Nella fattispecie in esame, la società fiduciaria agisce come controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento erogato dall’istituto di credito
estero sebbene essa agisca per conto dei proprio fiducianti. Pertanto, la società fiduciaria, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.

L'Agenzia ha rilevato innazitutto che i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato sulla base del principio di territorialità.
Infatti, il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva. Nel presupposto che gli interessi corrisposti a fronte di finanziamenti sono qualificabili come redditi di capitale a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, è necessario quindi fare riferimento a quanto disposto, con riferimento ai percettori non residenti, dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico.
Quest’ultima disposizione considera prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.


Fonte: Agenzia delle Entrate