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Polizze estere assicurative e trattamento fiscale



Chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle polizze emesse da assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in particolare sulle modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita introdotte dall’articolo 68 del decreto legge n. 83/2012 (“decreto crescita”); Circolare del 31.10.2012 n. 41


L’articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. In particolare la norma in commento opera un intervento di armonizzazione del trattamento fiscale delle polizze di assicurazione italiane con quello previsto per le polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, ampliando l’obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d’imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.

Le imposte sui redditi di capitale di natura assicurativa e sulle riserve matematiche dei rami vita devono essere applicate anche dai soggetti che riscuotono i redditi derivanti dai contratti stipulati da contribuenti residenti con compagnie estere di assicurazione. Questi intermediari, infatti, devono operare in qualità di sostituto d’imposta quando la compagnia assicurativa estera non esercita l’apposita opzione. In sostanza, tale disposizione amplia l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sui capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attività di impresa) con le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, semprechè l’imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle predette compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.

I sostituti d’imposta (per lo più, banche e società fiduciarie) sono tenuti ad applicare la predetta imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato o dal contribuente o dall’impresa estera, ovvero nei casi in cui per il loro tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.

L’obbligo di sostituzione decorre dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 31 ottobre 2012 n. 41/E.


Fonte: Agenzia delle Entrate