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Iva per Cassa: le regole per l'esercizio dell'opzione



Dettate tutte le regole per l'esercizio dell'opzione per il regime dell' Iva per cassa introdotto dal DL 83/2012 (Decreto Sviluppo), per i contribuenti con volume d’affari sotto i 2 milioni di euro; L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente; Provvedimento del 21.11.2012


Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 Novembre 2012 sono state dettate le modalità di esercizio dell'opzione per il regime dell'IVA per cassa (introdotto dall'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) per i contribuenti con volume d’affari sotto i 2 milioni di euro.

L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata.

A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA PER CASSA" e l'indicazione dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.
Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui all'articolo 1, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.


Fonte: Agenzia delle Entrate