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Imposta sulle transazioni finanziarie: Individuazione degli Stati con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni



In merito all'entrata in vigore della c.d. Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie, vengono individuati, per esclusione, gli Stati o territori con i quali l'Italia non ha in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti


Con Provvedimento del 1° Marzo 2013, in relazione alla nuova imposta sulle transazioni finanziarie(Tobin Tax) l'Agenzia delle Entrate individua, per esclusione, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013.
 
Gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati nel seguente elenco:
− Austria
− Belgio
− Bulgaria
− Cipro
− Danimarca
− Estonia
− Finlandia
− Francia
− Germania
- Grecia
− Irlanda
− Islanda
− Lettonia
− Lituania
− Lussemburgo
− Malta
− Norvegia
− Paesi Bassi
− Polonia
− Portogallo
− Regno Unito
− Repubblica ceca
− Romania
− Slovacchia
− Slovenia
− Spagna
− Svezia
− Ungheria

Fonte: Agenzia delle Entrate