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Decreto Sblocca Italia approvato alla Camera: pubblichiamo il testo con modificazioni



Approvato alla Camera il decreto "Sblocca Italia" (Decreto n. 133/2014), ora all'esame del Senato per la conversione in legge; Atto n. 1651 del 30.10.2014


Approvato alla Camera, con 278 sì, 161 no e 7 astensioni, il Decreto Sblocca Italia (Decreto n. 133/2014), che ora passa all’esame del Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro l'11 novembre.
 
Alcune delle misure previste:
  • Iva - E' saltata la norma che prevedeva la riduzione dell’Iva al 4% per chi realizza interventi di sristrutturazione, allo stesso tempo non aumenterà l’Iva al 10% sui nuovi immobili.
  • Banda larga - Obbligatoria entro il prossimo luglio 2015, gli edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione importante, a partire da quella data dovranno contenere la predisposizione al collegamento alla fibra ad alta velocità.
  • Edilizia - introdotto uno schema di regolamento edilizio-tipo. Confermata la possibilità di utilizzare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per la realizzazione degli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anziché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
  • Locazioni - per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime. L’unità immobiliare acquistata dovrà però essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e in maniera continuativa; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto
Il Disegno di legge di conversione è stato approvato con il nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
Riprende oggi al Senato l’esame del decreto, dopo l’approvazione alla Camera dei giorni scorsi.
 
Pubblichiamo il testo trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 2014 atto n. 1651, e il confronto tra il testo originale e quello modificato e approvato dalla camera.
 
 

Fonte: Governo Italiano