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Split Payment: le istruzioni operative del Ministero delle Finanze



Ecco il Decreto del MEF che indica le modalità e i termini di versamento dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (Split Payment); Decreto del MEF del 23.01.2015 e Relazione illustrativa


Il Ministero delle Finanze ha messo a disposizione il Decreto attuativo del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015 n. 27, dello split payment, il meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto allegato, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
 
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, questi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
 
In merito all’esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. 
Il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione può essere effettuato secondo tre modalità a scelta:
  1. con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  2. in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  3. entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
In allegato il Decreto del MEF e la Relazione illustrativa.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze