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L'Agenzia fa il punto sulla voluntary disclosure



Pubblicati gli attesi chiarimenti per i contribuenti interessati alla procedura di rientro di capitali detenuti all’estero (voluntary disclosure); Circolare del 13.03.2015 n. 10


L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 13 marzo 2015 n. 10/E, pubblica i chiarimenti tanto attesi dai contribuenti interessati alla procedura straordinaria di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dalla legge 186/2014, procedura introdotta per consentire al contribuente di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
 
Infatti, come precisato nella circolare stessa, la procedura delineata dalla legge, coerentemente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), non è solo finalizzata a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale pregressa ma, escludendo l’anonimato ed essendo informata ai princìpi della spontaneità, della completezza e della veridicità, contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali è destinata.
 
La procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all’estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l’evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività.
 
Considerata la natura e la peculiarità dei dati relativi alle istanze di accesso alle procedure di collaborazione, gli Uffici assicureranno un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni, in conformità alla rigorosa prassi per la sicurezza informatica e il trattamento dei dati anche su supporto cartaceo.
 
I dati e le notizie acquisiti saranno archiviati nei sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate secondo misure di sicurezza di natura tecnica conformi alla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
L’accesso alle procedure informatiche di gestione e lavorazione delle istanze di collaborazione e della documentazione allegata sarà consentito esclusivamente al personale preposto a mezzo di specifiche abilitazioni.
 
Gli atti e i documenti su supporto cartaceo saranno conservati in archivi ad accesso selezionato dai quali potranno essere estratti solo per il tempo necessario alla lavorazione, avendo cura di non lasciare mai incustoditi i documenti stessi.
 
Indice della Circolare:
 
Premessa
1. La collaborazione volontaria internazionale
1.1. Ambito soggettivo
1.2. Ambito oggettivo
1.2.1. Gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero
1.2.3. Gli imponibili non connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero
2. La collaborazione volontaria nazionale
2.1. Ambito soggettivo
2.2. Ambito oggettivo
3. Le cause di inammissibilità
4. Adempimenti a carico del contribuente
4.1. Presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
4.3. Decesso dell’autore della violazione
5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria
5.1. I termini di decadenza per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale
5.2. I termini di decadenza della potestà di accertamento nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria
6. Aspetti sanzionatori
6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale
6.2. Determinazione delle sanzioni in sede di accertamento
7. Effetti ai fini penali
8. Perfezionamento della procedura
9. La patologia della procedura
9.1. Il mancato perfezionamento della procedura
9.2. Profili connessi alla incompletezza degli elementi forniti dal contribuente

Fonte: Agenzia delle Entrate