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Esenzione tasse automobilistiche per i veicoli storici: i chiarimenti del MEF



I chiarimenti del MEF in merito alla soppressione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico; Risoluzione del MEF del 01.04.2015 n. 4


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti, con Risoluzione del 1° aprile 2015 n. 4/DF, in merito alla soppressione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
 
Si ricorda che l’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è intervenuta sull’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342:
  • alla lettera b) ha abrogato:
- il comma 2, che prevedeva per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall'anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione;
- il comma 3, il quale disponeva che i veicoli storici erano quelli individuati, con propria determinazione, dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), e per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI);
  • alla lettera c) ha eliminato nel comma 4 il riferimento ai veicoli di cui al comma 2.
L’abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
 
Detta esenzione è riservata, invece, ai soli veicoli e motoveicoli - esclusi quelli adibiti ad uso professionale - ultratrentennali di cui al comma 1 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000, per i quali è conseguentemente dovuta la “tassa di circolazione forfettaria annua” e l’imposta provinciale di trascrizione di cui all’art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in misura fissa, come prescrive il successivo comma 4 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000.
 
Pertanto i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non godendo più dell’esenzione in esame, sono assoggettati alla tassa automobilistica che deve essere assolta nella misura e con le modalità ordinarie, al pari dell’imposta provinciale di trascrizione.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze