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Nuova moratoria per le famiglie: requisiti e modalità d'accesso



Al via l’Accordo tra ABI e le principali associazioni dei consumatori, per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti e mutui alle famiglie; Testo dell'Accordo del 01.04.2015


L’Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori, Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità.
 
L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini).
 
La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
 
Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica.
 
Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative.
L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.
 
Pubblichiamo il testo dell'Accordo.