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Voluntary disclosure: le risposte ad ulteriori quesiti



Ulteriori precisazioni dell'Agenzia per l’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero (voluntary disclosure); Circolare dell'Agenzia del 16.07.2015 n. 27


La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto una procedura straordinaria di collaborazione volontaria tesa a consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
 
La legge, nell’apportare modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ha rinviato l’attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193, concernente l’“Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale”.
 
Con la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (di seguito circolare) sono stati illustrati i principi sottostanti alla procedura di collaborazione.
 
Successivamente sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione a profili applicativi della normativa richiamata nonché del successivo provvedimento attuativo.
 
Con la presente Circolare del 16 luglio 2015 n. 27/E, l'Agenzia delle Entrate ha riportato, suddivisi in funzione degli specifici aspetti trattati, alcuni quesiti e le relative indicazioni operative, afferenti profili problematici evidenziati dalle strutture dell’Agenzia nonché da operatori professionali in sede di prima applicazione della procedura di collaborazione volontaria internazionale, finalizzata all’emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all’estero, nonché di quella cosiddetta nazionale, tesa a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale.
 
Indice della Circolare:
 
Premessa
1. Ambito soggettivo della collaborazione volontaria
1.1. Accesso alla procedura da parte di procuratori passivi
1.2. Accesso alla procedura da parte di procuratori con mera delega ad operare per conto dell’intestatario
1.3. Riconoscimento degli effetti premiali della procedura per procuratori e delegati
1.4. Soggetti non iscritti all’Anagrafe della popolazione residente
2. Ambito oggettivo della collaborazione volontaria
2.1. Imposte sostitutive oggetto della procedura di collaborazione volontaria
2.2. Ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria internazionale e nazionale
2.3. Procedura di collaborazione volontaria e istituto del ravvedimento operoso in caso di trasferimento della residenza.
2.4. Procedura di collaborazione volontaria e istituto del ravvedimento operoso in caso di somme ereditate in annualità non più sottoponibili a controllo
2.5. Quantificazioni conto titoli in valuta estera
2.6. Conformità degli OICVM alla disciplina comunitaria in materia
2.7. Metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero
2.8. Disponibilità di molteplici rapporti finanziari
2.9. Emersione di contante o altri valori depositati in cassette di sicurezza
2.10. Società estero-vestita monegasca
3. Le cause di inammissibilità
3.1. Contribuente ignaro in merito alla presenza di una causa di inammissibilità alla procedura
4. Adempimenti a carico del contribuente
4.1. Prelievi non giustificati operati su conti correnti esteri
4.2. Fondazioni di famiglia in Liechtenstein
5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria
5.1. Raddoppio dei termini ai sensi dell’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 per procedura attivata prima dell’entrata in vigore della legge
5.2. Raddoppio dei termini ai sensi dell’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 nel caso di attività detenute sia in Svizzera che a Panama
5.3. Detenzione di attività nella Repubblica di Singapore: rilevanza ai fini della procedura
6. Aspetti sanzionatori
6.1. Determinazione delle sanzioni in sede di accertamento in applicazione dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997
6.2. Applicazione dell’articolo articolo 5-quinquies, comma 4, terzo periodo in presenza di violazioni prodromiche
6.3. Detenzione di attività finanziarie in uno Stato che consente un effettivo scambio di informazioni con l’Italia non aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo
6.4. Profili sanzionatori con riguardo a rapporti finanziari in presenza di procuratori e delegati
6.5. Effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative a violazioni riguardanti le imposte IVAFE e IVIE
7. Perfezionamento della procedura
7.1. Perfezionamento della procedura a seguito di definizione dell’invito al contraddittorio
7.2. Perfezionamento della procedura nel caso di contestazione in un unico atto delle violazioni degli obblighi di monitoraggio relative a più annualità
7.3. Perfezionamento dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio

Fonte: Agenzia delle Entrate