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Voluntary discosure: le risposte alle domande dei professionisti



In una nuova circolare la n. 30/E l'Agenzia risponde ai quesiti dei professionisti sull'applicazione della normativa sulla voluntary disclosure


Ecco il testo del Comunicato stampa dell'11 agosto 2015 che sintetizza il contenuto della Circolare n. 30 sulla "
Voluntary disclosure, le Entrate rispondono a stampa e professionisti" In allegato il testo integrale della Circolare.
 
Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo e in quella n. 27/E di luglio, la circolare n. 30/E  dell'11 agosto 2015  fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

Completezza della documentazione e buon esito della procedura – L’esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.
 
Rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale – Il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.
 
Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS – Nel documento di prassi le Entrate precisano che, quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.
 
Rimpatrio delle somme oggetto di emersione – I capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Con il documento di prassi pubblicato oggi, le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all’avvenuto rimpatrio.
 
Monitoraggio rafforzato e immobili all’estero – Assieme all’ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver). Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all’estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.
 
In allegato il testo della Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015.
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate