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Riammissione alla rateazione: le istruzioni dell'Agenzia



Modalità e i termini per poter godere della riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti nei 3 anni antecedenti al 15 ottobre 2015; Circolare del 22.04.2016 n. 13


La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Con Circolare del 22 aprile 2016 n. 13/E l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione.

La riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).

Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:

  1. che la decadenza dalla rateazione si sia verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
  2. che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Il legislatore ha consentito, infatti, la riammissione “limitatamente al versamento delle imposte dirette” e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA. Le somme dovute per imposte diverse dalle imposte dirette, pertanto, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli effetti della decadenza verificatesi, ancorché siano contemplate, ad esempio, nel medesimo atto di adesione.

I contribuenti interessati possono quindi essere riammessi alla rateazione a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima5, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente (per Ufficio competente si intende l’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, Direzione Regionale, Direzione Provinciale e Centro operativo di Pescara), copia della relativa quietanza di pagamento nei 10 giorni successivi.
La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:

  • consegna diretta presso l’Ufficio;
  • posta elettronica ordinaria o certificata.

Il mancato rispetto di tale adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento in esame; l’acquisizione della quietanza è tuttavia indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento in questione e quindi attivare con tempestività l’iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

Indice della Circolare:

Premessa
1. Ambito di applicazione della norma
1.1 Ambito soggettivo
1.2 Ambito oggettivo
2. Procedimento per la riammissione alla rateazione
2.1 Versamento della prima delle rate scadute del precedente piano rateale
2.2 Trasmissione all’Ufficio della quietanza di versamento
2.3 Sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo
2.4 Elaborazione del nuovo piano di ammortamento
3. Divieto di avvio di nuove azioni esecutive
4. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo


Fonte: Agenzia delle Entrate