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Start-up innovative: i codici tributo in caso di decadenza dal beneficio



Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative; Risoluzione del 30.05.2016 n. 44


Con Risoluzione del 30 maggio 2016 n. 44/E sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative.

In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “2016” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012;
  • “2017” denominato “Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.


Fonte: Agenzia delle Entrate