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I casi di esonero dalla reperibilità alle visite fiscali



I chiarimenti dell'Inps in merito all'esclusione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato; Circolare Inps del 07.06.2016 n. 95


L’Inps con Circolare del 7 giugno 2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa che prevede le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

I lavoratori interessati dall’esenzione, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, sono esclusi quindi i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

In allegato il testo della Circolare.


Fonte: Inps