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Notifica avvisi di accertamento e termini di pagamento al tempo del Covid-19



Primi chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, dopo l'entrata in vigore del Decreto Cura Italia


Per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo 2020 resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Quindi ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie:

  • resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile,
  • riprende a decorrere dal 16 aprile,
  • per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Questo in sostanza il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 20 marzo 2020 n. 5, in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi (ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), nel periodo di emergenza da Coronavirus.

Diverso è il discorso per la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'articolo 68 del “Cura Italia”.

Ricordiamo che, per gli accertamenti cosiddetti esecutivi è previsto che il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo possa decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 29, c. 1, lettera a) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) se:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all’impugnazione;
  • oppure proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione


Fonte: Agenzia delle Entrate