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Decreto proroghe aprile 2021 e novità: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale



Ecco il testo del Decreto proroghe del 30 aprile 2021 n. 56 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: nuovi termini per smart working nella PA, validità documenti, esami di abilitazione


E' iniziato l'esame in sede referente, nella seduta del 6 maggio, del Decreto legge del 30 aprile 2021 n. 56 (scarica il testo), approdato in Gazzetta Ufficiale del 30.04.2021 n.103, recante misure urgenti in materia di termini legislativi

Con i suoi 12 articoli, sono diversi i termini differiti, anche in considerazione della proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza Covid-19.

Queste le proroghe previste, così come presentate durante la seduta, dal Presidente Brescia, in qualità di relatore:

L'articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. 

Le stesse disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID –19.

Il comma 2 riduce dal 60 al 15% la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

L'articolo 2:

  • al comma 1, prevede la proroga al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio. 
  • al comma 2, estende al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data..

L'articolo 3 dispone una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati, in particolare:

  • ai commi 1 e 2, si stabilisce la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali.
  • Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021.
  • conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • I commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti del settore sanitario.
  • Il comma 7 reca il differimento dei termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 delle Regioni a statuto ordinario.
  • Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali.
  • Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.

L'articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetta golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

  • agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
  • alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente a termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

In proposito, viene ricordato, che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019 – successivamente modificati nel tempo – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Le norme in esame, più in dettaglio, incidono sui termini contenuti nell'articolo 4-bis, commi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 105 del 2019.

Più in dettaglio, la lettera a) dell'articolo 4 modifica anzitutto la lettera a) del comma 3-bis, mentre la lettera b) novella i termini di cui al comma 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019.

L'articolo 5:

  • al comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda, in particolare:
    • in relazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova teorica (di cui al comma 1 dell'articolo 121 del Codice della strada) venga espletata entro il 31 dicembre 2021,
    • e, per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova teorica sia espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
  • Il comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite.
  • Il comma 3 proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi.
  • Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – prevista, secondo la normativa finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 – di adottare, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento:

  • degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli «esperti qualificati» e nell'elenco nominativo dei «medici autorizzati» (soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti);
  • degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

L'articolo 7 estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. In particolare:

  • il comma 1, modificando il comma 15 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, estende all'anno 2021 la disapplicazione prevista per l'anno 2020 delle disposizioni introdotte a salvaguardia degli investimenti posti in essere dalle Amministrazioni centrali a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dal comma 95 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
  • il comma 2 dispone, analogamente, la disapplicazione per il 2021 della norma che prevede l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020).

L'articolo 8, modificando il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientranti, in sede di prima approvazione, nei «Piani sviluppo e coesione», di cui al citato articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 34, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.

L'articolo 9, modificando testualmente l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 10 del 2020, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.

L'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si specifica che le disposizioni introdotte dal citato articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020 – di cui, come detto, l'articolo 10 prevede l'applicazione anche per il periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 – sono state disposte in deroga alle procedure indicate dal D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), prevedendo, in particolare, semplificazioni dell'iter autorizzativo di procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass), necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi).

L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari

L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque il 30 aprile 2021)

Ha fatto, quindi, presente che nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il Sottosegretario Scalfarotto ha esplicitato l'intenzione del Governo di presentare nell'ambito dell'esame, presso la XII Commissione, del disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una proposta emendativa volta a trasfondere in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, che reca già diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.


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