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Delega Fiscale: il testo pubblicato in Gazzetta



Pubblicata la legge 111/2023 di Delega al Governo per la Riforma fiscale: entro 24 mesi dall' entrata in vigore andranno approvati i decreti per la revisione del sistema fiscale


E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.

Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:

  • Titolo I - I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); 
  • Titolo II - I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
  • Titolo III - I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
  • Titolo IV - Testi unici e codici (art. 21); 
  • Titolo V - Disposizioni finanziarie (art. 22-23).

I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:

  • la struttura dell'Irpef
  • la revisione della tassazione d'impresa
  • la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • il graduale superamento dell'Irap
  • la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
  • la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; 
  • il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
  • la revisione dell'attività di accertamento;
  • la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Decreto legislativi attuativi

In attuazione della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di decreti legislativi che hanno iniziato il loro iter parlamentare:

Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF)

Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell'Irpef (art. 5) mira a semplificare il sistema attraverso:

  • la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. A seguito delle modifiche  in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese.
  • il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, in particolare:
    • la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
    • la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
    • la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
    • l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
  • l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria;
  • con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato introdotto un prioncipio di delega diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Graduale superamento dell'Irap

Secondo quanto disposto dall'art. 8, si prevede il graduale superamento dell’Irap, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.


Fonte: Gazzetta Ufficiale