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Rimborso interessi anatocistici



Corte di Cassazione - Sentenza n. 4935 del 08/03/2006


Intitolazione:

Imposte e tasse - Rimborsi - Pagamento degli interessi anatocistici - Domanda giudiziale - Deve essere contenuta nel ricorso introduttivo in primo grado.

Massima:

Nell'ambito del processo tributario gli interessi anatocistici su i rimborsi in materia tributaria sono dovuti solo a seguito di domanda giudiziale esplicita e chiara (art. 1283 del c.c.), la quale deve essere contenuta nel ricorso introduttivo, con cui si definisce la materia del contendere, mentre non assume rilievo la domanda formulata per la prima volta in appello o in una materia illustrativa.

 

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Fonte: Corte di Cassazione