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Gestione separata - aumento aliquota per i soggetti privi di altra copertura



Inps - Messaggio del 9/09/2007 n. 27090


OGGETTO:
Gestione separata ex art. 2, c. 26, della Legge n. 335/95. Aumento di 0,22 punti percentuali dell’aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (art. 7, D.M. 12 luglio 2007, G.U. 23/10/2007, n. 247).


A decorrere dal 7 novembre 2007 l’aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Il citato comma, al fine di disciplinare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l’emanazione di un apposito decreto per determinare l’aliquota contributiva necessaria.

Il decreto, datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

In particolare, l’articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge 449/1997 e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento, l’aliquota complessiva passa dal 23,50 per cento al 23,72 per cento.

Decorrenza dell’aumento


L’aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal giorno 7 del corrente mese di novembre.

Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, la sistemazione delle partite connesse con la variazione dell’aliquota di cui trattasi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.

Pertanto il versamento del contributo relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre, a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Versamento dei contributi

In occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008, le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l’aliquota aggiornata al 23,72 per cento, dovranno compilare tre righi dell’apposita sezione del modello F24, indicando:

- nel primo rigo: come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;

- nel secondo rigo: come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti a dicembre;

- nel terzo rigo: come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72 per cento sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008 .

Denunce mensili

Nella denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza.

Pertanto qualora il compenso sia stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l’aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50 per cento (2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007 ovvero nel mese di dicembre, l’aliquota da dichiarare è il 23,72 per cento (2372).

Tale indicazione si rende necessaria indipendentemente dall’aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50 o 23,72).

Si fa presente che ove nello stesso mese di novembre siano stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce, rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.

Luigi Ziccheddu

Direttore Centrale

Fonte: Inps