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Credito d'imposta per incremento occupazionale anche per Colf e Badanti



Agenzia delle Entrate - Circolare del 10/07/2008 n. 48


L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta per l'incremento occupazionale spetta non solo a coloro che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo, ma anche alle persone fisiche che assumono dipendenti, ai liberi professionisti, alle società di persone, di capitali e alle cooperative, comprese quelle non residenti in Italia, per colf e badanti.

OGGETTO: Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione – Articolo 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

INDICE
  1. SOGGETTI BENEFICIARI
  2. SETTORI AMMESSI
  3. AREE AMMESSE
  4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
    4.1 Requisiti dei lavoratori assunti
    4.2 Altre condizioni
  5. DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
    5.1 Incremento della base occupazionale
    5.2 Misura del credito d’imposta
    5.3 Riepilogo ed esempi
  6. RISPETTO DEI MASSIMALI
  7. CUMULO CON ALTRI AIUTI
  8. CAUSE DI DECADENZA
    8.1 Verifica annuale del livello occupazionale
    8.2 Altre cause di decadenza
  9. ASPETTI PROCEDURALI
  10. IMPEGNO “DEGGENDORF”
  11. UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA
  12. CONTROLLI E RECUPERO

Fonte: Agenzia delle Entrate