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Nuovi codici tributo per la gestione separata dei giornalisti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 5/01/2009 n. 5


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello “F24 accise”, dei contributi dovuti all’INPGI – gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che i versamenti unitari e le compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI.

Al fine di consentire, ai soggetti interessati, il versamento dei contributi dovuti all’INPGI - gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103 e del relativo regolamento del 1° settembre 2006 approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997 utilizzando il modello “F24 accise”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “G001” denominato “Gestione separata - contributi minimi in acconto”;
  • “G002” denominato “Gestione separata - contributi obbligatori saldo unica soluzione”;
  • “G003” denominato “Gestione separata - contributi obbligatori saldo a rate”;
  • “G004” denominato “Gestione separata - contributi da versare anni pregressi”;
  • “G005” denominato “Gestione separata - sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del regolamento del 1° settembre 2006”;
  • “G006” denominato “Gestione separata - interessi di mora”;
  • “G007” denominato “Gestione separata - sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del regolamento del 1° settembre 2006”;
  • “G00R” denominato “Gestione separata - rata debito rateizzato”.
In sede di compilazione del modello di versamento “F24 accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Nella stessa sezione, nel campo “Ente” è indicata la lettera “P”, il campo “codice identificativo” è valorizzato con il “codice azienda”, mentre i campi “mese” e “anno di riferimento” sono evidenziati con il mese e l'anno per cui si effettua il versamento, espressi nella forma “MM” e “AAAA”.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione

Fonte: Agenzia delle Entrate