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Iva - non si applica l'IVA ridotta per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 27 Maggio 2010 n. 43


Secondo l'Agenzia delle Entrate non si applica l’aliquota Iva ridotta ai servizi di telecomunicazione prestati nei confronti dei disabili.

Possono invece fruire della tassazione agevolata al 4 per cento le cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dove per sussidi tecnici si intendono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Da qui si evince che l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.

Fonte: Agenzia delle Entrate