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Trust e disciplina fiscale



Tassazione dei redditi prodotti dal Trust. Se il trust realizza interposizione fittizia nel possesso dei beni la tassazione resta in capo al soggetto che ha dato i beni al gestore. Questo e altro nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27/12/2010 n. 61.


L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale del Trust e alla tassazione dei redditi prodotti dal Trust in capo al settlor (disponente) se il potere di disporre dei beni continua ad essere mantenuto da quest'ultimo, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza (interessi, utili, redditi diversi, redditi immobiliari, ecc.)

Si ricorda che il trust, in generale, si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei
beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:
  1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  2. l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
  3. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Fonte: Agenzia delle Entrate