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Agevolazioni autotrasportatori - Credito d'imposta 2012



Agevolazione sul gasolio per uso autotrazione, rimane invariato il codice tributo (6740) per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto


L'Agenzia delle Dogane con nota del 4 gennaio 2012 ha riconfermato il codice tributo “6740 - credito d’imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l’incremento delle accise sui carburanti.

Al fine di facilitare gli adempimenti per gli esercenti le attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone e, in tal modo, rendere più celere la fruizione del beneficio, si riportano di seguito, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell’anno 2011, gli importi dei rimborsi riconosciuti dalle distinte previsioni normative intervenute nel medesimo anno.
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l’entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a:
  • € 19,78609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011;
  • € 27,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011;
  • € 67,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;
  • € 68,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;
  • € 77,88609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;
  • € 189,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.

Fonte: Agenzia delle Dogane