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Contributi Inps Gestione artigiani e commercianti 2012



Pubblicate dall'Inps le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2012, incrementate di 1,3 punti percentuali a seguito delle novità introdotte con il Decreto Monti; Circolare Inps del 3.02.2012 n. 14


Con Circolare del 3 febbraio 2012 n. 14 l'Inps ha pubblicato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2012.

A seguito delle disposizioni introdotte con il Decreto Monti Salva-Italia, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%.

Per l'anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così
come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 21,30 % 21,39 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 18,30 % 18,39 %

La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.187,53 (3.180,09 IVS + 7,44 maternità) 3.200,96 (3.192,89 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 2.739,63 (2.732,19 IVS + 7,44 maternità) 2.753,07 (2.745,63 IVS + 7,44 maternità)


Indice della Circolare Inps del 3.02.2012 n. 14:

  1. Premessa.
  2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
  3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
  4. Massimale di reddito annuo imponibile.
  5. Contribuzione a saldo
  6. Imprese con collaboratori.
  7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
  8. Termini e modalità di versamento.

Fonte: Inps