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Apprendistato: aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale



L'Inps fornisce chiarimenti sulla nuova normativa introdotta con il Testo unico sull'Apprendistato, e fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi; Circolare del 2.11.2012 n. 128


La necessità di dare impulso al contratto di apprendistato ha spinto il legislatore a interessarsi a più riprese, negli ultimi tempi, di tale istituto contrattuale. Il più significativo intervento è indubbiamente quello apportato con il D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 (allegato n. 1), che ha previsto il riordino della relativa disciplina. Il provvedimento legislativo è stato adottato in attuazione della previsione di cui all’articolo 46 del “collegato lavoro” (legge n. 183/2010), che ha riaperto i termini per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1 gennaio 2009.

Il Decreto, entrato in vigore il 25 ottobre 2011, consta di 7 articoli e, passando anche attraverso l’abrogazione della precedente normativa, riconduce “ad unicum” la disciplina a supporto dell’istituto contrattuale, a tal fine assumendo la denominazione di Testo unico dell’apprendistato.

Più recentemente, la legge 28 giugno 2012, n. 92 - recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” - ha apportato rilevanti modifiche al testo del citato decreto, con riferimento ad alcuni importanti aspetti di carattere generale. Da ultimo, sulla materia è intervenuta anche la legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il DL 22 giugno 2012 n. 83, contenente misure urgenti per la crescita.

Con la presente Circolare del 2 Novembre 2012 n. 128, l'Inps riassume i principali aspetti dell’istituto contrattuale e, avuto riguardo alle materie d’interesse dell’Istituto, affronta i risvolti di natura più marcatamente contributiva.

Si ricorda che al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l’articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – allegato n. 3) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. La norma stabilisce – infatti - in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.

Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006. Ne consegue che restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.

Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)


Fonte: Inps