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Sisma maggio 2012: Ulteriori chiarimenti sul finanziamento per i lavoratori dipendenti



Anche i titolari di reddito di lavoro dipendente possono accedere al finanziamento agevolato post Sisma 2012 per il tramite del datore di lavoro; questi i chiarimenti forniti con Circolare del 6/12/2012 n. 46


L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 6 dicembre 2012 n. 46 fornisce ulteriori chiarimenti, merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa del finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente.
Anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, qualora ne ricorrano i requisiti previsti, possono accedere al finanziamento agevolato per il tramite del datore di lavoro. Le medesime modalità possono essere adottate anche dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se sono previste erogazioni periodiche.

Possono accedere al finanziamento agevolato i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente che sono proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

A tal fine, il dipendente deve formulare una specifica richiesta al datore di lavoro fermo restando che quest’ ultimo può scegliere di aderire o meno.

In caso di adesione alla richiesta, il sostituto d’imposta potrà accedere al finanziamento anche per la regolarizzazione delle ritenute, procedendo al recupero nei confronti del dipendente delle somme a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012.
Qualora, invece, il sostituto non intenda aderire alla richiesta ovvero non abbia i requisiti per fruire del finanziamento agevolato, dovrà darne comunicazione al dipendente il quale potrà provvedere ai versamenti delle imposte nei termini previsti dal decreto-legge n. 174 del 2012, accedendo direttamente al finanziamento agevolato, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2012. In tal caso, il sostituto d’imposta dovrà certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto delle retribuzioni nelle ipotesi in cui il dipendente non effettui alcuna richiesta al sostituto d’imposta e non intende richiedere direttamente il finanziamento agevolato.

Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel modello CUD e nel modello 770.


Fonte: Agenzia delle Entrate