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Dichiarazione Irap 2013: approvato il Modello con relative istruzioni



Con Provvedimento del 31/01/2013 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2013” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2012


Approvata la versione definitiva del modello di dichiarazione “Irap 2013” ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2012, con le relative istruzioni. Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere presentata in forma unificata.

La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati;
c) tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentra-te.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

In particolare:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate