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Contributi Inps Colf e lavoratori domestici per l'anno 2013



L'Inps ha pubblicato l'importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici; Circolare Inps dell' 8.02.2013 n. 25


Con Circolare dell' 8 Febbraio 2013 n. 25 l'Inps ha pubblicato l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 per colf e lavoratori domestici. L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto, inoltre, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro - identificatosi con Pin - non comunichi al Contact Center Multicanale - numero gratuito 803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore - che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

Per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013 , è opportuno che tale informazione sia data entro il 28 febbraio 2013.

Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

Esempio:

Lavoratore a tempo determinato (01/01-28/12/2013) – a 25 ore settimanali con una retribuzione convenzionale di 5,00 euro – per il quale è stato pagato il contributo addizionale dell'1,40%

Mesi

Retribuzione mensile (retr.conv. x ore x sett)

Contributo addizionale 1,40%

luglio         (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

agosto       (5 sett.)

€    625,00

€  8,75

settembre  (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

ottobre      (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

novembre  (5 sett.)

€    625,00

€  8,75

Dicembre   (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

 

€ 3.250,00

€ 45,50


Se il rapporto di lavoro viene trasformato alla scadenza il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato per le sei mensilità: 45,50 euro.

Se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato ad aprile 2014 il datore di lavoro ha diritto al rimborso di 3 mensilità (€ 45,50/6 x 3 = € 22,75). 

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB -  servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center Multicanale  - numero gratuito  803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
  • Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a  €  7,77

oltre    € 7,77 fino a  €  9,47

oltre    € 9,47

€  6,88

€  7,77

€  9,47

€  1,37    (0,35) (2)

€  1,55    (0,39) (2)

€  1,89    (0,47) (2)

€   1,38     (0,35) (2)

€   1,56    (0,39) (2)

€   1,90     (0,47) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€  5,00

€  1,00   (0,25) (2)

€   1,00     (0,25) (2)

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a   €  7,77

oltre     € 7,77 fino a   € 9,47

oltre     € 9,47

€  6,88

€  7,77

€  9,47

€  1,47    (0,35) (2)

€  1,66    (0,39) (2)

€  2,02    (0,47) (2)

€   1,48     (0,35) (2)

€   1,67     (0,39) (2)

€   2,03     (0,47) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€  5,00

€  1,07   (0,25) (2)

€   1,07     (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Si ricorda che i contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps.


Fonte: Inps