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Canoni di leasing: i chiarimenti dell’Agenzia sulle regole di deducibilità



L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per effettuare correttamente la deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette, a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. n. 16/2012; Circolare del 29.05.2013, n. 17/E


Con Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla deducibilità dei canoni di leasing alla luce delle novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16. L’articolo 4-bis del citato decreto ha apportato infatti modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette. In particolare, a fronte delle modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 54 ed al comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, è stata elimina la condizione della durata minima contrattuale, per i contratti di leasing stipulati a partire dal 29 aprile 2012, condizione prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni.
 
INDICE
Premessa
1. La nuova disciplina fiscale dei canoni di leasing
2. Trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti alla scadenza del contratto
2.1 Esercizio del diritto di riscatto
2.2 Non esercizio del diritto di riscatto
2.3 Cessione a terzi del contratto di leasing
3. Determinazione della quota di interessi passivi impliciti
4. Determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area nell’ipotesi di leasing immobiliare
5. La disciplina per i lavoratori autonomi
6. I riflessi ai fini IRAP
 


Fonte: Agenzia delle Entrate