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Agenti di commercio: chiarimenti sull'indennità di clientela dall'Agenzia



Il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E con chiarimenti sulla deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito  la Circolare n. 33 dell'8 Novembre 2013  recante "chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’art. 1751 del codice civile agli
agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro".
Il documento di prassi,  reso necessario a seguito delle richieste di alcune direzioni regionali , specifica la posizione dell'Agenzia che ora si adegua all'orientamento della Cassazione e  riconosce  che a partire dall'anno 1993, gli accantonamenti fatti dalle case madri ai fondi per indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'articolo 1751 del Codice civile  sono  deducibili dal reddito di impresa.
 
Vengono infatti evidenziate le differenze del    trattamento  civilistico  dei fondi relativamente  a periodi ante e post  il 1° gennaio 1993, data di decorrenza del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 che con l'art 4 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice Civile  in materia.
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate