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Contributi Inps colf e lavoratori domestici per l'anno 2014



L'Inps ha pubblicato l'importo dei contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici con Circolare Inps del 10.02.2014 n. 23


Ecco gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici, pubblicati dall'Inps con Circolare del 10 febbraio 2014 n. 23.
 
L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2014 per i lavoratori domestici.

Al fine di fornire indicazioni utili a chiarire numerosi quesiti in merito al contributo CUAF, si precisa che il citato contributo (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,      n. 92. La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare, come di consueto, domanda in via telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center Multicanale - numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
  • Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Fonte: Inps