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Contributi Inps artigiani e commercianti per il 2015



Pubblicate dall'Inps le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2015, le aliquote contributive sono pari al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti, il reddito minimale da considerare per il 2015 è pari ad euro 15.548,00 mentre il reddito massimale è pari ad euro 76.872,00 ; Circolare Inps del 04.02.2014 n. 26


Con Circolare del 4 febbraio 2015 n. 26, l'Inps ha reso note le aliquote contributive per l'anno 2015 dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali. Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
 
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
 
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
 
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
 
  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
22,65%
22,74%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
19,65%
19,74%

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)
295,25 (294,63 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)
256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Indice della Circolare:
1. Premessa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
8.Termini e modalità di versamento.

Fonte: Inps